
A cura di Avv. Michela Arosio
Un problema purtroppo comune: i rumori molesti costituiscono le motivazioni più frequenti delle controversie condominiali.
Gli esempi possono essere tra i più vari: la televisione con il volume troppo alto, l’impianto stereo che scarica all’esterno la potenza dei suoi watt i giochi dei bambini, le scarpe con i tacchi a spillo, gli zoccoli calzati durante le faccende domestiche…
È rilevante anche la rumorosità di fondo della zona, cioè quel complesso di suoni di varia natura e spesso non identificabile (voci, veicoli), continui e caratteristici del territorio stesso, nei quali si inseriscono di volta in volta i rumori più intensi. Vale la pena riferire alcune situazioni in cui i giudici hanno ravvisato il superamento della normale tollerabilità, non senza ricordare che la valutazione viene fatta caso per caso, - come detto - in relazione alle condizioni tempo e luogo e alla reazione dell’uomo medio. Sono state considerate immissioni rumorose quelle prodotte dal funzionamento dell’impianto di riscaldamento e da quello di un’autoclave, il suono di una batteria e quello delle campane.
I casi più gravi di immissioni rumorose possono sfociare nel reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, così come previsto dal già citato articolo 659 codice penale.
La giurisprudenza ha evidenziato che per far scattare la figura criminosa occorre che i rumori arrechino disturbo non solo alle persone occupanti un appartamento, ma devono coinvolgere nel fastidio anche altre persone residenti nel condominio; in caso contrario la condotta ha valenza puramente civilistica e va inquadrata nei rapporti di vicinato.
Per quanto riguarda la tutela delle immissioni rumorose nell’ambito condominiale (e non tra singoli condomini) il soggetto danneggiato deve contattare l’Amministratore affinché ponga fine al fastidio. Se l’invito non sortisce alcun effetto è possibile adire le vie legali (nel caso di specie il Giudice di Pace) affinché venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a stabilire l’intensità e la durata del rumore. In alcune ipotesi è stata persino ritenuta ammissibile la prova testimoniale al fine di accertare il livello di rumorosità. Una volta dimostrata la violazione si può ottenere oltre al risarcimento del danno patito anche la riconduzione del fenomeno nei limiti della norma.
è possibile ottenere
dall’autorità giudiziaria un
provvedimento d’urgenza.
"Se
l’amministratore
non riesce
a far cessare
il rumore,
si può richiedere
l'intervento di
un avvocato"
INFO
STUDIO LEGALE
AROSIO DONI
Monza (MB)
