Definizione
L’istituto in oggetto si applica agli edifici composti da più unità immobiliari, cioè i palazzi divisi in appartamenti con proprietari diversi. L’art. 1117 c.c. indica quali parti dell’edificio siano da ricondurre a parti comuni: a differenza dei singoli appartamenti, che appartengono esclusivamente ai rispettivi proprietari, le aree necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, la portineria e la lavanderia, appartengono pro quota a tutti i proprietari. Con i termini condominio complesso o supercondominio si intendono una pluralità di edifici, destinati a uso abitativo, che condividono beni o servizi, per esempio un parcheggio.
Assemblea
L’organo principale è rappresentato dall’assemblea dei condòmini a cui partecipano tutti i proprietari, che hanno diritto di voto secondo la quota posseduta, espressa in millesimi. L’art. 1135 c.c. elenca i suoi compiti, tra cui nominare o confermare l’amministratore e determinarne la retribuzione; inoltre, approva il preventivo delle spese correnti, la relativa ripartizione tra i condomini, e il rendiconto annuale. Infine delibera in merito a manutenzione straordinaria e innovazioni.