Esistono leggi che possono mettere in moto l’economia. Infatti l’esperienza accumulata negli anni dalle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie ha dato risultati positivi ed incoraggianti.
In questo solco si inserisce il superbonus 110% , previsto dal decreto legge 34/2020, convertito nella L. 77/2020, per i lavori che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per la loro messa in sicurezza; esso costituisce una svolta importante perché con tale incentivo lo Stato permette ai cittadini di eseguire rilevanti e costosi interventi edilizi, senza farsi carico di spese.
Il suddetto superecobonus consente a chi svolgerà lavori volti a migliorare le prestazioni energetiche della casa di ottenere nei cinque anni successivi un rimborso fiscale del 110% delle spese. Si potrà cedere il credito fiscale al costruttore oppure ad un terzo.
I soggetti che possono beneficiare dell’ecobonus sono i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, le cooperative, le organizzazioni no profit e le società sportive dilettantistiche, le abitazioni indipendenti (case unifamiliari e villette a schiera).
Per approfittare dell’econobonus vi è tempo sino al 31 dicembre 2021 con proroga fino al 30 giugno 2022 solo per le operazioni eseguite dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che operano per medesime finalità.
La data del 31/12/2021 non è quella in cui le persone fisiche devono finire i lavori bensì quella entro la quale bisogna aver effettuato i pagamenti per cui si chiede l’agevolazione (c.d. criterio di cassa).
Solo per le imprese o per gli enti commerciali, invece, è rilevante la data di ultimazione dei lavori (c.d. criterio di competenza).
La detrazione fiscale spetta a coloro che posseggono (nudo proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, il conduttore, il comodatario purchè vi sia il consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori) o sono proprietari dell’immobile sulla base di un idoneo titolo valido al momento dell’avvio dei lavori.
L’ecobonus spetta anche a chi sta per comprare una casa e compie i lavori prima del rogito: è necessario un preliminare d’acquisto registrato e il consenso scritto del proprietario.
Nell’ipotesi di vendita dell’immobile le detrazioni vanno a favore del nuovo acquirente.
I lavori che danno diritto all’ecobonus sono quelli che determinano un miglioramento delle perfomance energetiche degli edifici. Per fare ciò è necessario che venga registrato un miglioramento di almeno due classi energetiche (o se non è possibile il conseguimento della classe energetica più alta).
I lavori trainanti (cioè quelli che comportano il diritto al bonus 110%) possono essere di due tipi: l’isolamento termico e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Non è necessario fare entrambi i lavori perché ne basta una solo di essi per fare scattare il bonus.
Tra i possibili interventi vi è anche la sostituzione del vecchio impianto con generatore di calore a condensazione, l’impianto per la distribuzione centralizzata dell’acqua calda nel condominio.
I lavori trainati (cioè quelli che danno diritto al bonus 110% solo se eseguiti contestualmente a uno dei lavori trainanti) possono essere considerati a titolo esemplificativo: l’installazione di pannelli solari, di schermature solari, la sostituzione degli infissi.
Le decisioni circa gli interventi da eseguire nel condominio dovranno essere assunte nell’assemblea (con la maggioranza di almeno un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi e con un quorum ridotto – maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio), che potrà svolgersi in presenza o per via telematica, quando vi sia il preventivo consenso della maggioranza dei condomini.

I tecnici incaricati dal Condominio dovranno assicurare che a fine lavori si otterrà l’agevolazione.
Occorrerà nominare il professionista che effettui una diagnosi energetica dell’immobile al fine di preventivare l’effettiva utilità dei lavori e i costi.
Tre, infatti, sono i paletti da rispettare: il limite di spesa, i limiti di congruità dei costi e l’obbligo di miglioramento di almeno due classi energetiche.
I lavori vanno pagati unicamente con il bonifico parlante, su modulo predisposto dalla Banca che contenga il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero della partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Quelle espresse sopra sono i principali punti della normativa da analizzare e prendere in considerazione per verificarne la concreta applicabilità al singolo caso personale.
Avv. Michela Arosio - Studio Legale Associato Arosio-Doni
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