La fase istruttoria
Questa fase è molto importante e, nel contempo, delicata.
Il G.T. ascolta il beneficiario ponendogli domande precise in ordine alla sua vita, alla sua persona, al contesto familiare ed ai suoi beni.
Il G.T. ascolta anche il ricorrente e gli altri interessati (se presenti) e provvede all’esame della documentazione allegata al ricorso.
Al riguardo il Giudice Tutelare può disporre anche d’ufficio (art. 407 c.c.) ogni ulteriore accertamento e/o consulenza tecnica / medica / catastale.
Il G.T. deve valutare approfonditamente:
- la situazione familiare del beneficiario, onde verificare la presenza di dissapori e conflitti tra congiunti e/o parenti, più interessati al proprio patrimonio che alle reali necessità del beneficiario
- la situazione economica familiare, in rapporto al punto precedente.
Il tutto finalizzato a verificare da un lato le reali condizioni psico-fisiche del beneficiario, dall’altro a valutare se gli altri soggetti siano più interessati alla cura della persona od alla gestione del suo patrimonio.
Accade molto più spesso di quanto si creda che l’interesse dei congiunti e parenti sia finalizzato esclusivamente (od in modo preponderante) al patrimonio del beneficiario, sia in un’ottica attuale (mediante la gestione del patrimonio del beneficiario) che in prospettiva ereditaria futura (alla morte del beneficiario).
Il professionista incaricato
Per questo il G.T. sceglie e nomina l’AdS con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria per il beneficiario stesso.
Al riguardo il beneficiario potrebbe avere già indicato in passato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione della propria futura incapacità il nominativo dell’AdS; oppure potrebbe esprimere al GT la propria preferenza, sempre che egli conservi adeguata capacità di giudizio.
Se il soggetto già designato non sia idoneo allo svolgimento dell’incarico (anche per gli interessi personali di cui sopra), il G.T. nominerà un altro AdS dando preferenza,
se possibile ed in via alternativa, a:
- coniuge non separato legalmente;
- persona stabilmente convivente;
- padre, madre, figlio, fratello o sorella;
- parente entro il quarto grado;
- eventuale soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso, tuttavia, di dissapori e/o contrasti familiari o mancanza di accordo tra parenti e familiari o di chiari interessi dei medesimi non al benessere del beneficiario ma, ad esempio, ai suoi beni patrimoniali (come già specificato), il G.T. potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia (Avvocati / Commercialisti / Professionisti disponibili allo svolgimento dell’incarico, iscritti in apposito elenco).
Compiti e poteri dell’AdS
L’onestà e la professionalità dell’AdS sono quindi fondamentali, proprio perché quest’ultimo ha il potere, ex art. 405 co. 5 c.c. di agire autonomamente "in nome e per conto del beneficiario”.
Ciò non significa che il beneficiario venga “esautorato” di ogni potere: infatti, sempre che le sue condizioni psico-fisiche lo consentano, vi sono alcuni atti (eventualmente indicati dal G.T.) “che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno”.
Nell’espletamento dell’incarico l’AdS deve rispettare quanto indicato dal G.T. con riferimento ai “limiti, anche periodici, delle spese che … può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità” e della sua attività deve relazionare periodicamente il G.T.
L’importanza della relazione dell’AdS al G.T., che si concretizza nel cosiddetto “deposito del rendiconto”, spesso sottovalutata, è in realtà di fondamentale importanza poiché tramite quella il G.T. verifica la correttezza dell’operato dell’AdS.
Quest’ultimo infatti deve rendicontare e/o giustificare ogni singola spesa effettuata nell’interesse del beneficiario, dando atto – ad es. – dell’utilizzo di alcuni fondi piuttosto che di altri.
Addirittura l’AdS deve depositare il rendiconto anche in mancanza di entrate / uscite.
Per questo la gestione del patrimonio del beneficiario deve essere meticolosa e non superficiale, e non può né deve essere affidata a soggetti da un lato privi di esperienza (per quanto volenterosi) dall’altro palesemente interessati ad utilizzare i beni del beneficiario per i propri interessi (ad esempio, figli che utilizzano la pensione dei genitori per “vivere di rendita”).
È in ogni caso previsto che il GT, verificata la non idoneità dell’AdS nominato, provveda alla sua sostituzione.
In concreto i compiti assegnati all’AdS riguardano quindi:
- la cura della persona, sia dal punto di vista medico (scelte sanitarie anche psicoterapeutiche, rapporti con i medici, visite, medicine ecc....), sia relativamente agli aspetti sociali (scelte della casa dove vivere o casa di riposo, ricerca di un’occupazione lavorativa ecc.);
- la cura del patrimonio, come gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (stipendi, pensioni, buoni fruttiferi, titoli, beni immobili ecc.)
Per l’attività svolta a favore del beneficiario, l’AdS può ricevere dal G.T., considerata la complessità della gestione ed il patrimonio dei beneficiari, una “equa indennità” (art. 411 co. 1 c.c.).
Il G.T. provvederà, a sua discrezione, alla liquidazione su richiesta motivata dell’AdS.