Il Certificato di Idoneità Statica (CIS) è un documento redatto da un professionista abilitato in forma di perizia giurata che attesta le idonee condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato secondo le norme vigenti. Il CIS è richiesto, ad esempio, per ottenere il rilascio dell’agibilità in mancanza del certificato di collaudo statico (è il caso di molti edifici realizzati prima del 1 settembre 1967), oppure quando si fa domanda di condono edilizio.
A cura dell' Ing. Alessandro Negrini

Chi deve richiedere il CIS
Le verifiche di idoneità dell'edificio e l'emissione del relativo CIS sono una responsabilità della Proprietà e dell'Amministratore del fabbricato, qualora sia presente. Su queste basi, ambedue sono responsabili civilmente e penalmente per tutti gli eventuali danni a terzi riconducibili a problemi strutturali non rilevati e/o non sanati, ma l'obbligo − anche in ambito condominiale − è sempre attribuito in modo presumibile alla Proprietà (come implica, ad esempio, la sentenza n.1865 del Tribunale di Palermo concernente il crollo di un balcone su di un'auto parcheggiata in strada e la conseguente condanna del proprietario dell'immobile).
Questo criterio si applica anche nel caso in cui la Proprietà non frequenti abitualmente l'immobile e/o ne abbia delegato la gestione a Terzi (a tal riguardo, si veda la sentenza di Cassazione Penale, Sez.IV, 20 febbraio 2019, n.7665).
L'assenza del CIS, inoltre, può complicare la procedura di copertura assicurativa di un immobile, ritenuto maggiormente a rischio.
Chi emette il CIS?
Il CIS viene redatto ed emesso da un Tecnico Abilitato scelto dalla Proprietà. Le Linee Guida dell'Ordine degli Ingegneri raccomandano che la figura di questo specialista sia, innanzitutto, giuridicamente abilitata allo svolgimento di collaudi statici: è preferibile, dunque, scegliere un ingegnere o un architetto iscritti all'Albo da almeno 10 anni e con un curriculum tale da non porre dubbi sulla loro specializzazione.
Ulteriori requisiti dettati dal buonsenso riguardano l'esperienza del professionista designato anche e soprattutto in termini di approccio deontologico, ossia della capacità di accettare e svolgere incarichi che siano commisurati alle proprie risorse e competenze: ciò implica che il Tecnico abbia, fra l'altro, la possibilità giuridica di firmare interventi di estensione pari almeno a quelli dei fabbricati indagati.
BIBLIOGRAFIA
- Aa.vv., "Raccolta dei quesiti concernenti la Certificazione di Idoneità Statica". Milano: Ordine degli Ingegneri di Milano, 2018-19;
- Determinazione Dirigenziale 598576 del 25 novembre 2016, "Approvazione delle Linee Guida di indirizzo per la verifica dell'idoneità statica delle costruzioni presenti all'interno del territorio comunale ai sensi dell'Art.11.6 del Regolameto Edilizio". Milano: Comune di Milano, Direzione Urbanistica, 2016;
- D.M. 15 maggio 1985, "Certificazione di idoneità statica per costruzioni abusive";
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e s.m.i., "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato";
- Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i.;
- Regolamento Edilizio del Comune di Milano. Testo aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016;
- Sentenza n. 1865 del 17 aprile 2018, Tribunale di Palermo;
- Sentenza n. 7665 del 20 febbraio 2019, Cassazione Penale, Sez. IV;
- Sentenza n. 584 del 08 ottobre 2019, TAR della Regione Calabria.