(Condominio e Morosità): Questione di Privacy - Magazine Morabito Immobiliare

Condominio e Morosità: Questione di Privacy

Aprile 02, 2021 Di ,

A cura del Dott. Federico Sella


È corretto esporre nella bacheca del condominio lo stato di morosità dei condòmini?


Le spese del condominio e lo stato dei pagamenti devono essere a conoscenza di tutti, ma con delle regole

Il Caso

Capita purtroppo che alcuni condòmini non siano particolarmente ligi nel rispetto delle scadenze relative alle spese condominiali. Stanco dei continui ritardi nei pagamenti, un amministratore ha deciso di affiggere un documento attestante il suo stato di morosità nella bacheca condominiale, negli spazi comuni. L’interessato, lamentando una violazione della privacy, ha presentato ricorso presso l’autorità giudiziaria, e in conseguenza della soccombenza in primo grado ha investito della questione la Corte di Cassazione con ricorso per saltum, cioè saltando il secondo grado di giudizio (la Corte di Appello)..


La sentenza della Cassazione

Gli Ermellini, con la sentenza 186/2011, hanno ritenuto fondato il ricorso, stabilendo che l’interesse personale alla riservatezza prevale su quello collettivo relativo alla trasparenza della gestione contabile del condominio. La Suprema Corte muove dal presupposto che l’amministratore sia tenuto, per ragioni di trasparenza, a comunicare a tutti i condòmini le informazioni relative al riparto delle spese, all’entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora del pagamento degli oneri, indipendentemente dal consenso dell’interessato. Tuttavia, nel caso specifico il problema risiede nell’aver affisso i dati relativi alla morosità nella bacheca dell’androne condominiale e quindi in uno spazio a cui può accedere un numero indeterminato di persone.

La ratio della decisione

Per comprendere le ragioni alla base della sentenza, occorre fare riferimento alle disposizioni europee di tutela della privacy (GDPR), contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. In Italia la materia è regolata dal D.Lgsl. 201 del 2018, con cui il nostro Paese si è adeguato alle indicazioni di Bruxelles. In particolare, per quanto qui rilevante, la norma prevede che il trattamento debba avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti. Venendo a questo caso, la Corte ha confermato che la condizione di morosità rientra tra i dati personali meritevoli di tutela, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana ed europea, poiché si tratta di dati riferibili a un soggetto determinato o determinabile. Tutto questo per dire che le informazioni in questione possono essere comunicate solo agli interessati, cioè i condòmini, ma non possono essere esposte pubblicamente in spazi a cui abbiano libero accesso persone estranee al condominio.


Conseguenze della sentenza

Alla luce di quanto affermato dalla Cassazione non solo non è necessario, ma è dunque vietato, esporre alla conoscenza di chiunque frequenti gli spazi comuni lo stato di morosità dei singoli condòmini. Un bilanciamento tra le due contrapposte esigenze di trasparenza e dovere di comunicazione dell’amministratore da una parte, e tutela della privacy dall’altra, è comunque possibile. L’amministratore può infatti assolvere i propri compiti comunicando lo stato di solvibilità dei singoli condòmini in sede di assemblea e attraverso il rendiconto annuale.

In sintesi

In conclusione, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito di specifici partecipanti al condominio, oltre a non essere necessaria ai fini dell’amministrazione comune, si rileva come una indebita diffusione idonea a violare i principi di proporzionalità e pertinenza relativamente al trattamento dei dati personali. Ed è dunque proibita.

"La Cassazione ha dato parere contrario perché sono dati personali."

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Aprile 2021
Letto 1061 volte Ultima modifica Venerdì, 02 Aprile 2021 20:56
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Editoriale

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BUONA LETTURA E BUONA ESTATE

Francesco Morabito

 

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Hanno collaborato: Michela Arosio, Massimo Brambilla, Anastasia Bellegoni, Elisabetta Romanò, Federico Sella.

Segreteria di Redazione: Fabiola Arienti

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