Se ne parla tanto, la possibilità è davvero ghiotta, ma bisogna capire bene in cosa consiste, chi può accedervi e se il vantaggio c’è sul serio.
Il Decreto Rilancio ha di fatto incrementato al 110% (in 5 anni) la detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute ai fini dell’efficientamento energetico a partire dal 1° Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021 (questo non implica la fine dei lavori entro questa data, l’importante è che il pagamento sia effettuato entro quest’ultima perchè vale il principio di cassa), questa si aggiunge alle detrazioni già vigenti per ristrutturazione, sismabonus ed ecobonus.
Nel Superbonus non rientrano gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali cosiddetti di lusso, accatastati A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Una delle novità principali sta nel decidere la modalità di godimento della detrazione, questa infatti può avvenire oltre che tramite rimborso annuale con la dichiarazione dei redditi in 5 anni, in altre due modalità, cioè sia sotto forma di sconto diretto in fattura dai fornitori, quindi con un contributo anticipato, sia sotto forma di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante verso gli stessi fornitori, banche o altri soggetti in carico. Questa modalità è rivolta anche a chi usufruisce del bonus di recupero edilizio, bonus facciate o bonus per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Tutti gli approfondimenti del caso si trovano naturalmente sulla guida al provvedimento indetta dall’Agenzia delle Entrate (LINK).
Innanzitutto, conviene o no?
Nella maggioranza dei casi è vantaggioso, ma i lavori devono essere pianificati attentamente, infatti occorre valutare se i lavori possono essere detratti per intero perché ci sono casi in cui i tetti di detrazione potrebbero essere troppo bassi per l’impegno preso e di fatto questo porterebbe ad un esborso extra consistente.
Ad esempio in caso di coibentazione dell’edificio in un condominio, il tetto equivale a 40mila euro per gli edifici fino alle 8 unità immobiliari, 30mila per quelli oltre le 8 unità. A tal proposito si evidenzia che la ripartizione dei costi non deve obbligatoriamente essere suddivisa proporzionalmente per millesimi di proprietà, questo comunque lo si può decidere in sede di assemblea condominiale. Nel caso di coibentazione l’utente potrebbe decidere di effettuare anche il cambio dei serramenti, sempre che si rientri nel tetto massimo detraibile. Il rifacimento della pavimentazione invece non rientra nel superbonus, ma nel bonus ristrutturazione al 50% in 10 anni e solo se compiuto in concomitanza con un altro intervento di manutenzione straordinaria.
Altro fattore da considerare è il valore indicato dal Mise, su quello si dovrà fare riferimento. Nell’eventualità in cui il fornitore carichi un costo maggiore, l’eccedenza sarà automaticamente a carico del consumatore finale.
Nel superbonus non rientra nemmeno il cambio caldaia in caso di riscaldamento autonomo. Per quello esiste già il bonus energetico sempre al 50% in 10 anni nel caso di cambio caldaia ad alta efficienza.
Non c’è altresì limite all’agevolazione su più unità immobiliari (non di lusso), naturalmente contando il tetto massimo di detraibilità e possono usufruirne sia i proprietari che gli eventuali affittuari dell’immobile che sosterrebbero la spesa, con il benestare del proprietario stesso o, viceversa, dell’inquilino in affitto. L’unico limite alle due unità immobiliari esiste nel caso di proprietà indipendenti anzichè condominiali.
Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazione, sono cumulabili?
La cumulabilità, quindi l’assorbimento alla stessa percentuale del 110% del superbonus con altre agevolazioni vigenti che invece già prevedono un bonus che va dal 50 all’85%, spetta solo se gli interventi ‘trainati’ sono eseguiti in concomitanza con quelli previsti già dal superbonus, ad esempio:
- L’isolamento termico (cappotto);
- L’intervento antisismico;
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o su unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari indipendenti;
Rientrano nel superbonus, fanno da interventi ‘trainanti’ e fanno sì che si possa godere del superbonus anche i seguenti interventi ‘trainati’ se uno di questi viene effettuato congiuntamente:
- Efficientamento energetico;
- Installazione di colonnine per la ricarica elettrica;
- Installazione di impianti fotovoltaici per l’energia elettrica e contestualmente o successivamente di sistemi di accumulo per l’energia fotovoltaica;
Per gli interventi trainati non effettuati congiuntamente da quelli aderenti al superbonus si può comunque usufruire dell’ecobonus esitente dal 50 all’85% in 10 anni.
