La mamma quindi continuerà a vivere nella casa familiare fino a quando durerà la convivenza con i figli.
La legge non prevede una durata minima o massima per la permanenza nella casa, né un’età (dei figli) entro la quale detto diritto viene meno.
Deve pertanto tenersi conto dell’effettiva stabile dimora dei figli presso l’abitazione familiare, con la conseguenza che finché i figli vivranno con il genitore collocatario, quest’ultimo avrà diritto a vivere nell’abitazione familiare. Restano salvi gli eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi (Cass. Civ. sez. VI, 06/05/2019 n. 11844).

Il diritto di permanenza nella casa cesserà quando il figlio si trasferirà altrove, ad esempio per motivi di lavoro o per iniziare una convivenza / matrimonio / unione civile creando così, nella nuova abitazione, il proprio nuovo centro di interessi quotidiani con i propri effetti personali, beni, indumenti, computer ecc.
La Giurisprudenza infatti (Cass. Civ. sez. VI, 17/06/2019 n.16134) ha revocato l’assegnazione della casa coniugale ad una madre poiché la figlia, iscritta all’università in altra città, rientrava nell’abitazione familiare solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
I problemi sorgono quando, ad esempio, un figlio (che viveva nella casa familiare con il genitore collocatario) si trasferisce altrove senza abbandonare la casa d’origine.
Questo può succedere quando la permanenza fuori casa avviene solo per poche notti alla settimana (magari per frequentare l’università in altra città) con rientro dal genitore per il fine settimana, oppure quando, nonostante il trasferimento, nella casa d’origine il figlio mantenga la maggior parte dei propri effetti personali (abbigliamento, libri, computer ecc….) o riporti a casa dalla madre gli indumenti sporchi da lavare.
In ipotesi come questa Giurisprudenza costante sancisce che il diritto del genitore collocatario all’assegnazione della casa coniugale permanga anche quando il figlio, seppure maggiorenne, non sia autosufficiente economicamente e torni a casa nel fine settimana, quindi mantenga le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in quell’ambiente si sono radicate (per tutte Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 23473 del 27.10.2020).